Trasporti Accessibili
 
        HOME MAPPA SITO CONTATTI IMPOSTAZIONI CHANGE LANGUAGE      
           
 METODOLOGIA
 
 VADEMECUM
 
 DATA BASE
 
 STATISTICHE
 
 VALUTAZIONI
 
 NORMATIVA
 
 RIFERIMENTI  INFORMATIVI
 
 VISITA AI  CAPOLUOGHI LOMBARDI
 
 

Normativa> Principi generali

 

TRATTATO DI AMSTERDAM 1997

 

INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI NON DISCRIMINAZIONE -Articolo13-

“Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”