Trasporti Accessibili
 
        HOME MAPPA SITO CONTATTI IMPOSTAZIONI CHANGE LANGUAGE      
           
 METODOLOGIA
 
 VADEMECUM
 
 DATA BASE
 
 STATISTICHE
 
 VALUTAZIONI
 
 NORMATIVA
 
 RIFERIMENTI  INFORMATIVI
 
 VISITA AI  CAPOLUOGHI LOMBARDI
 
 

Normativa>Principi generali

 

LEGGE 104/92

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate art. 1

 

1. Finalità. - 1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.